STRUTTURA ASSOCIAZIONE

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario, realizzata mediante l’utilizzo, come di seguito specificato, di autoambulanze rispondenti ai requisiti stabiliti dalla vigente normativa:

  1. trasporto sanitario di soccorso e rianimazione mediante autoambulanza di tipo A, con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso";
  2. trasporto sanitario di soccorso e di rianimazione, mediante autoambulanza di tipo A1, con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso per le emergenze speciali".
  3. trasporto sanitario di primo soccorso ed ordinario da espletare mediante autoambulanza di tipo B, con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto";

2. Non sono soggetti all’autorizzazione di cui al comma 1 i servizi di autoambulanza gestiti dalle Aziende unita` sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere e i servizi di autoambulanza gestiti da amministrazioni statali o enti pubblici a carattere nazionale non appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

1. Le funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni sono trasferite al Comune.

2. Chiunque intenda esercitare attivita` di trasporto sanitario inoltra al Comune competente l`istanza per l`autorizzazione all`attivita` di trasporto sanitario, secondo le modalita` stabilite con il regolamento attuativo della presente legge.

3. Ogni variazione relativa alle autoambulanze in possesso o al tipo di trasporto consentito comporta modifica dell`autorizzazione secondo le modalita` stabilite dallo stesso regolamento.

1. E` vietato a chiunque, salvo quanto previsto dall`articolo 1, comma 2, esercitare sul territorio regionale il trasporto sanitario con autoambulanze non autorizzate ai sensi della presente legge.

2. L`Azienda sanitaria non puo` stipulare o rinnovare la convenzione per il trasporto sanitario in mancanza di autorizzazione o, nei casi di cui all`articolo 1, comma 2, in mancanza dell`accertamento della struttura responsabile in materia dell`Azienda unita` sanitaria locale, competente per territorio, sul possesso dei requisiti, ai sensi della presente legge. Il possesso dei suddetti requisiti e` condizione necessaria per l`esercizio dei servizi di autoambulanza gestiti dalle Aziende unita` sanitarie locali e dalle Aziende Ospedaliere.

3. E` vietato utilizzare le autoambulanze di nuova acquisizione prima della scadenza del termine entro il quale l`Azienda unita` sanitaria locale competente per territorio deve compiere l’accertamento sul possesso dei requisiti.

1. Il titolare dell`autorizzazione e` tenuto a:

  1. garantire che l`utilizzo delle autoambulanze si svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione della stessa;
  2. sottoporre le autoambulanze ad idonee procedure di disinfezione al termine di ogni giornata di attivita` ed anche dopo il trasporto di malati infetti o sospetti tali;
  3. mantenere costantemente adeguate condizioni igieniche e sottoporre a generale pulizia e disinfezione le autoambulanze, gli ambienti, gli arredi, almeno una volta ogni sei mesi;
  4. garantire la perfetta efficienza delle autoambulanze, sia per l`aspetto tecnico che per quello sanitario;
  5. assicurare il possesso dei requisiti da parte del personale addetto alle attivita` di trasporto e di soccorso;
  6. assicurare sulle autoambulanze la dotazione delle attrezzature e del materiale sanitario di cui all`articolo 7, nonche` la presenza minima del personale qualificato previsto in relazione al tipo di intervento;
  7. assicurare l`adozione delle misure idonee per la salvaguardia dal rischio biologico del personale addetto alle attivita` di trasporto e di soccorso;
  8. stipulare le polizze assicurative relative sia alla responsabilita` civile per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell`attivita` di soccorso, sia contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio del personale addetto all`attivita` di trasporto;
  9. comunicare alla Azienda unita` sanitaria locale competente per territorio eventuali sospensioni di attivita`, nonche` tutte le variazioni relative ai contenuti della istanza di autorizzazione;
  10. comunicare al Comune eventuali variazioni della rappresentanza legale dell`ente o associazione.

 

1. L`attivita` di vigilanza e controllo viene esercitata dall`Azienda unita` sanitaria locale competente per territorio, mediante un`apposita commissione di vigilanza, la cui composizione e` stabilita dal regolamento attuativo della presente legge.

1. L`esercizio dell`attivita` di trasporto sanitario da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 2500 Euro, pari a lire 4.849.675 a un massimo di 15000 Euro, pari a lire 29.044.050 ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario, disposto da parte dell`autorita` comunale competente, per i successivi tre anni.

2. L`utilizzo di autoambulanza priva di autorizzazione da parte di soggetto autorizzato all`esercizio dell`attivita` di trasporto comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 1000 Euro, pari a lire 1.936.270 ad un massimo di 4000 Euro, pari a lire 7.745.080.

3. L`inosservanza degli obblighi di cui all`articolo 4 comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 1000 Euro, pari a lire 1.936.270 ad un massimo di 6000 euro, pari a lire 11.617.620, nonche` la sospensione dell`autorizzazione, da due mesi ad un anno, qualora il titolare dell`autorizzazione non si sia adeguato, nel termine di 30 giorni, alle prescrizioni dell`autorita` comunale competente.

4. L`utilizzo per il trasporto sanitario di soccorso e rianimazione di autoambulanza gia` soggetta ad autorizzazione soltanto per il trasporto di primo soccorso ed ordinario comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 600 Euro, pari a lire 1.161.762, ad un massimo di 1500 Euro, pari a lire 2.904.405.

5. L`autorita` comunale competente puo` revocare l`autorizzazione:

  1. quando, decorso il periodo di sospensione disposto ai sensi della presente legge, il titolare non abbia provveduto alla dovuta regolarizzazione;
  2. a seguito di ripetute e gravi infrazioni delle norme previste dalla presente legge;
  3. qualora si siano verificati fatti da cui siano derivate situazioni di pericolo grave per la salute pubblica.

 

6. Le sanzioni ed i periodi di sospensione sono raddoppiati nel minimo e nel massimo nel caso in cui il soggetto che ha commesso una infrazione di una o piu` norme previste dalla presente legge, commetta un`altra violazione della stessa indole nei cinque anni successivi. E` fatto salvo quanto disposto dall`articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000 n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

7. Per l`applicazione delle sanzioni amministrative si applicano la legge regionale n. 81 del 2000 e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

8. La competenza all`applicazione delle sanzioni e` del Comune nel cui territorio la violazione e` accerta.

9. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria l`accertamento delle violazioni della presente legge e` di competenza delle Aziende unita` sanitarie locali.

1. Lo stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali egli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operative.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei dirittie della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme diverifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all’articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

1. L`applicazione della presente legge decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del regolamento attuativo e delle tabelle di cui all`articolo 7.

1. I procedimenti autorizzativi in essere alla data di cui all`articolo 8, nonche` i procedimenti relativi ad istanze di autorizzazione, di ampliamento del tipo di trasporto consentito e di modifiche, pervenute entro il suddetto termine, sono definiti da parte della Regione ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 60 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull`esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti).

2. I soggetti gia` in possesso di autorizzazione si adeguano agli standard previsti dalle tabelle di cui all`articolo 7 entro sei mesi dalla loro pubblicazione per le ambulanze gia` oggetto di autorizzazione.

3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale n.60 del 1993 mantengono la propria validita` anche dopo la data di cui all`articolo 8 della presente legge.

4. I procedimenti sanzionatori relativi a violazioni accertate prima della data di cui all`articolo 8 sono conclusi dalla Regione secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 60 del 1993.

5. Dalla data di pubblicazione sul BURT delle tabelle di cui all`articolo 7 i competenti uffici della Giunta regionale consegnano gli atti in proprio possesso alle Aziende unita` sanitarie locali, che li trasmettono ai Comuni interessati, nell`ambito territoriale di competenza, entro e non oltre 15 giorni dalla consegna.

1. La legge regionale 11 agosto 1993, n. 60 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull`esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti) e` abrogata a decorrere dalla data indicata all`articolo 8.

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