DOCUMENTI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. L’Associazione di volontariato denominata “PUBBLICA ASSISTENZA DI POGGIBONSI” è stata fondata il 6 aprile 1972 più avanti chiamata associazione per brevità, con sede in Poggibonsi (SI).

2. L’Associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce con l’osservanza ed i limiti della Legge 11/8/1991 n. 266, delle Leggi statali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile Libro I, Titolo II, Capitolo I e II, con specifico riferimento alle persone giuridiche private ed alle Associazioni riconosciute. L’Associazione si basa sulle norme del presente statuto e del regolamento ispirate ai principi costituzionali ed ai criteri di trasparenza amministrativa.

3. L’Associazione è riconosciuta con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 120 del 22/04/1991.

4. L’Associazione è apolitica, laica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi:

  • Fine solidaristico.
  • Assenza del fine di lucro.
  • Democraticità della struttura.
  • Elettività del rapporto associativo.
  • Gratuità delle cariche associative.
  • Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso, a piè di lista, delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dall’Associazione) i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. I principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nell’Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze alla quale aderisce. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri, ecc....) sono eletti esclusivamente e liberamente dai soci; le cariche sociali all’interno dei suddetti organi sociali sono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci, ad eccezione dei revisori che possano essere scelti anche fra i non soci con l’obbligatorietà che almeno uno sia iscritto all’albo dei Revisori contabili istituito ai sensi del D.Lgl. n. 88/92.

 

5. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione.

6. Esso costituisce regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

7. Lo statuto è interpretato secondo i criteri dell’art. 12 delle preleggi del Codice Civile.

1. L’Associazione persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, civile, culturale avvalendosi dell’opera di volontariato, regolarmente iscritto al registro, degli obiettori di coscienza a norma delle leggi vigenti e dei dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo.

2. Pertanto i suoi fini sono:

  1. Aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
  2. Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
  3. Contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
  4. Contribuire all’affermazione dei principi della mutualità;
  5. Favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
  6. Collaborare, anche attraverso l’esperienza gestionale alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
  7. Favorire e/o collaborare a forme partecipate d’intervento sociosanitario, partecipate sull’ambiente, sull’handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
  8. Collaborare con Enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

 

3. Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l’Associazione s’impegna inoltre a:

  1. promuovere ed organizzare incontri per favorire le partecipazioni dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
  2. organizzare forme d’intervento istitutive di servizi conseguenti al punto precedente;
  3. promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi; organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
  4. organizzare momenti di studio ed iniziative d’informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
  5. organizzare i servizi di mutualità.

 

8. L’attività dell’Associazione consiste:

  1. nell’organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
  2. prestare assistenza medico-sanitaria ad ammalati od infortunati;
  3. assistere malati od infortunati nel loro domicilio, assistere gli emarginati;
  4. nel promuovere ed organizzare corsi di addestramento tecnico per gli associati e di divulgazione delle norme di primo soccorso;
  5. nel concorrere con la propria organizzazione ed esperienza a soccorrere le popolazioni colpite da calamità naturali. Costituire, occorrendo, distaccamenti che dovranno funzionare secondo un regolamento predisposto di volta in volta dal Consiglio ed approvato dall’Assemblea entro i limiti delle norme Statutarie;
  6. partecipare a congressi, seminari, incontri in generale, (nazionali e/o internazionali), nei quali si dibattono i problemi inerenti il primo soccorso e la salute pubblica;
  7. nell’organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriale direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
  8. nel gestire e/o organizzare la raccolta di sangue;
  9. nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
  10. nell’assistere i carcerati sia durante l’espiazione della pena detentiva che nel postcarcere;
  11. nell’assistenza ai tossico dipendenti;
  12. nell’assistenza ai malati di tumore attraverso il contatto umano pre o post operatorio;
  13. nell’assistenza agli anziani (assistenza a domicilio, assistenza in ricovero, socializzazione sul territorio);
  14. nell’assistenza ai minori abbandonati;
  15. nell’aiuto sanitario e sociale alle prostitute (cura dei bambini quando sono in carcere); nell’aiuto e assistenza dei malati di aids;
  16. nel recupero di alcolizzati (in un clima di anonimato);
  17. nell’aiuto e nell’assistenza ai malati mentali;
  18. nel recupero e assistenza dei minori emarginati (minori con esperienza di carcere, ragazze madri);
  19. nell’organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente;
  20. nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
  21. nell’organizzare la formazione del volontariato anche in collaborazione con i progetti dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze o comunque con Associazioni che abbiano il medesimo scopo;
  22. nell’organizzare e gestire servizi di onoranze funebri, sia direttamente sia indirettamente, dotandosi delle necessarie strutture;
  23. realizzare cimiteri e/o assumerne la gestione;
  24. svolgere servizi cimiteriali e realizzare gli arredi relativi;
  25. realizzare e gestire strutture finalizzate a far fronte alle necessità abitative temporanee dei cittadini svantaggiati (anziani, giovani, disabili, extra comunitari, familiari di degenti, minori, studenti, ecc..) nonché di vitto o alloggio.
  26. realizzare e gestire strutture finalizzate.
  27. promuovere l’istituto della cremazione.
  28. organizzare servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche ed altri soggetti privati.

 

9. L’Associazione può assumere quote sociali in altre società.

  1. può condurre o cedere in affitto aziende aventi scopi affini o analoghi al proprio oggetto sociale;
  2. può costruire, acquistare, vendere, permutare e godere beni mobili ed immobili, siano essi civili, industriali, nonché svolgere qualsiasi attività finanziaria consentita dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
  3. può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie aventi pertinenza con l’oggetto sociale.

 

10. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da lei svolta.

TITOLO II - I SOCI

1. Possono aderire all’associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e siano mosse da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. L’Associazione fa proprio e promuove al suo interno il principio di “pari opportunità” tra uomo e donna.

2. Possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e gli infradiciottenni che ne facciano domanda con l’autorizzazione di chi ne esercita la podestà, che si riconoscono nello statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

3. Possono essere soci anche le persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’Istituzione interessata; può anche essere accolta l’adesione di Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell’Associazione, nonché il Consiglio Direttivo può nominare Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa.

4. Chi intende aderire deve rivolgere domanda espressa al Presidente, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e/o regolamento e versare la quota sociale. La richiesta sarà sottoposta all’esame del Consiglio Direttivo, il quale, si riserva di accettare o no tale richiesta motivando la sua decisione e dandone, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione, comunicazione all’interessato.

5. Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio o per conto di terzi le stesse attività dell’Associazione.

6. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione.

1. I soci sono tenuti al pagamento, nei tempi e nei termini previsti dai regolamenti interni, di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo annualmente.

2. La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

3. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

1. La qualifica di socio si perde per:

  1. decesso;
  2. mancato pagamento della quota sociale;
  3. recesso;
  4. espulsione.

2. I soci che manchino ai loro doveri sociali e/o non si attengano al regolamento interno e/o non tengano in pubblico e/o all'interno dell’Associazione un contegno consono al ruolo di Associati e/o compiano azioni incompatibili col proprio status, sono puniti secondo la gravita': con lettera di biasimo; sospensione da uno a sei mesi; o con provvedimento di cui al comma uno lettera d) con la conseguente perdita dello status di socio. Gli associati espulsi non potranno piu' essere riammessi nella Associazione.

3. Perdono la qualità di socio per morosità coloro i quali, benché diffidati, non abbiano eseguito il pagamento della quota sociale per due anni consecutivi.

4. L’espulsione può avvenire per i seguenti motivi:

  • inosservanza delle disposizioni dello statuto e di eventuali regolamenti o deliberazioni degli organi sociali;
  • per danni morali e materiali arrecati all’Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’Associazione.
  • per manifestata non condivisione delle finalità istituzionali e degli scopi associativi mossi da spirito di solidarietà.

5. I provvedimenti di cui al comma uno divengono esecutivi dal momento della notifica.

6. Il provvedimento di cui al comma uno lettera d) è adottato dal Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver preventivamente informato il socio e aver sentito le sue giustificazioni.

7. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide, motivando, in via definitiva il Collegio dei Probiviri, con voto segreto dopo aver preso conoscenza delle giustificazioni della persona. La deliberazione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

8. Il ricorso sospende l’esecutività del provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

9. Il socio può recedere dall’Associazione, comunicando la sua intenzione, per iscritto al Presidente ed ha effetto con lo scadere dell’anno sociale in corso se il recesso è esercitato tre mesi prima della scadenza, altrimenti allo scadere dell’anno successivo.

10. Il recesso è subordinato al pagamento della quota dell’anno in corso.

1. I soci hanno diritto, oltre che a svolgere attività di volontariato, a frequentare i locali dell’Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa.

2. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’Art. 6. Non sono ammessi, pertanto, iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di tali diritti.

3. Il comportamento verso gli aderenti ed all’esterno dell’Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

4. Tutti i soci che abbiano superato il 18° anno di età, oltre che agli altri diritti statutari, hanno diritto di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

5. Tutti i soci di età inferiore ai 18 anni, ma che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo di diritti statutari, eccettuato quello di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

6. Tutti i soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto.

7. Tutti i soci possono formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito dei programmi dell’Associazione e con riferimento ai fini dei valori e obiettivi previsti nel presente statuto.

1. Gli aderenti dell’Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’Associazione e non possono assolutamente stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro; inteso per esso qualsiasi rapporto patrimoniale anche di carattere saltuario. E’ ammesso il rimborso delle spese sostenute, a piè di lista, liquidabili, sotto la responsabilità, e dopo l’approvazione, in ogni singola voce, del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

2. Tutti i soci devono rispettare le norme dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi.

3. Tutti i soci promuovono, collaborando con il Consiglio Direttivo, l’attività di volontariato, di adesione e di raccolta fondi all’Associazione.

4. Gli aderenti non devono compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’Associazione.

5. Le disposizioni di questo titolo si applicano naturalmente anche ai volontari.

TITOLO III - GLI ORGANI SOCIALI

1. Gli Organi di partecipazione democratica della Associazione sono:

  1. L’Assemblea generale degli iscritti
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente
  4. Il Collegio dei Revisori;
  5. Il Collegio dei Probiviri.
  6. La Commissione Elettorale

TITOLO III, CAPO I - ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Le elezioni per il rinnovo degli organi statutari si svolgono entro 60 (sessanta) giorni dalla decadenza degli stessi. La data e le operazioni di convocazione degli elettori, secondo le modalità stabilite dall’art. 12 comma 4, sono di competenza della Commissione Elettorale.

2. I componenti della Commissione elettorale sono nominati dall’assemblea ordinaria, convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo, nell’anno precedente a quello della scadenza del mandato degli organi statutari.

3. La Commissione Elettorale è formata da cinque membri effettivi e due supplenti, eletti fra i Soci che all'atto delle elezioni abbiano maturato 60 (sessanta) giorni di anzianità associativa. La Commissione provvede ad eleggere nel proprio interno un Presidente ed un Segretario.

4. La Commissione Elettorale è autonoma nel decidere quanto necessario per l'ordinario svolgimento delle elezioni, verifica che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, ed esclude altresì quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con gli scopi perseguiti dalla associazione di volontariato.

5. La Commissione Elettorale determina la data dello svolgimento delle operazioni elettorali, curando che i giorni siano possibilmente due, uno dei quali festivo; determina inoltre il numero dei seggi e l'orario di apertura di questi, fermo che detto orario non dovrà essere inferiore a complessive ore otto.

6. La Commissione Elettorale, istituisce il/i Seggi Elettorali, nominando all'uopo cinque scrutatori, (fra cui un Presidente ed un segretario) scegliendoli fra i Soci. Tale nomina deve essere esposta almeno 15 (quindici) giorni prima delle elezioni in oggetto. Gli scrutatori non possono essere candidati nel seggio elettorale. L’Ufficio di scrutatore istituzionali è incompatibile con altre cariche.

7. La Commissione Elettorale, acquisiti gli atti dagli scrutatori, verificatone la correttezza di procedura in ottemperanza allo Statuto dell’Associazione, convoca gli eletti per la prima riunione di Consiglio, di Sede o di sezione/i che si terrà non oltre 10 (dieci) giorni dalle avvenute elezioni.

8. La Commissione Elettorale rimane in carica per 3 (tre) anni.

8bis. La Commissione Elettorale , può convocare l'Assemblea per documentate inadempienze del Consiglio Direttivo.

9. L'ufficio di componente la Commissione Elettorale è incompatibile con altre cariche istituzionali. Non possono fare parte della commissione elettorale i candidati a cariche istituzionali.

10. La votazione per l'elezione delle cariche associative avviene a scrutinio segreto, tramite singole schede recanti il timbro dell’Associazione nonché la firma del Presidente e del Segretario del Seggio Elettorale; le schede sono consegnate direttamente all'Associato elettore.

11. L'Associato ha la possibilità di esprimere un numero di preferenze pari a 5 (cinque) degli eleggenti per ciascun organo; in caso di eccesso di preferenze espresse la scheda sarà annullata.

12. Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili coloro che hanno maturato la maggiore anzianità associativa.

13. L'Associato, dopo aver votato, depone le schede nell'urna; gli scrutatori annotano il nome dell'Associato nell'elenco di coloro che hanno votato.

14. Alle votazioni partecipano gli Associati, che siano iscritti da almeno 60 (sessanta) giorni, in regola con il pagamento della quota sociale.

15. Terminate le operazioni di voto, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede ed al computo delle preferenze, redigono il verbale della propria attività, provvedono alla redazione dell'elenco degli eletti e di quello dei non eletti, precisando il numero delle preferenze riportate da ciascuno. Il verbale deve essere consegnato alla Commissione Elettorale entro 24 ore. Il verbale e gli elenchi sono affissi nella sede associativa dalla Commissione elettorale.

16. Il presidente della Commissione elettorale provvede a dare comunicazione ai Consiglieri, Revisori e Probiviri eletti e contestualmente a fissare la data della prima riunione, secondo le modalità stabilite dall’art. 19, che costituisce il momento dell’insediamento.

17. Essere presente e partecipare alle elezioni è diritto e dovere dell'Associato.

18. Ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime.

19. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

20. Le deleghe sono ammesse soltanto fra i soci e con un massimo di due.

TITOLO III, CAPO II - L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

1. L’Assemblea è formata da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno 60 (sessanta) giorni. Tutti i soci hanno diritto alla parola, ma solo coloro che hanno raggiunto la maggiore età hanno diritto di voto.

2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non anno diritto di voto.

3. Le riunioni dell’Assemblea generale degli iscritti non sono pubbliche. Le riunioni dell’Assemblea possono, qualora previsto dal Consiglio Direttivo e comunicato secondo le modalità previste dall’ Art. 12, anche divenire pubbliche qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal vicepresidente. In caso di assenza di entrambi l’Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accertata la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. Sono nominati altresì due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, cinque scrutatori per le votazioni per scheda.

5. E’ facoltà del Presidente dell’Assemblea consentire, qualora l’adunanza sia pubblica, ai non soci di prendere la parola.

1. L’Assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria e straordinaria.

2. Il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea ordinaria dei soci, almeno, una volta l’anno entro il trenta aprile; può inoltre convocarla quando ritiene necessario coinvolgere l'intero corpo associativo e, a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo. L'assemblea dei soci deve essere convocata quando viene presentata richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. In caso in cui gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

3. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente il luogo, la data, l’ora (di prima convocazione e di seconda convocazione) e l’ordine del giorno; da notificare ad ogni iscritto almeno venti giorni prima di quello previsto per l’adunanza. L’avviso della convocazione dell’Assemblea deve essere affisso, inoltre, nella sede sociale e divulgato con tutti i mezzi informativi cui può disporre l’Associazione.

1. L’Assemblea può essere sia ordinaria sia straordinaria.

2. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita,in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi (la metà più uno). In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei voti di quest’ultimi (la metà più uno) sulle questioni poste all’ordine del giorno. Fra la prima e seconda convocazione non deve trascorrere un intervallo inferiore a due ore e superiore a dieci giorni. Non sono ammesse convocazioni ulteriori.

3. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno tre quarti dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta del voto di quest’ultimi sulle questioni poste all’ordine del giorno. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei voti di quest’ultimi (la metà più uno) sulle questioni poste all’ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita in seconda convocazione quando siano presenti almeno 30 (trenta) associati aventi diritto di voto. Fra la prima e la seconda convocazione non deve trascorrereun intervallo inferiore a due ore e superiore a dieci giorni. Non sono ammesse convocazioni ulteriori. Nelle deliberazioni cui all’Art. 14 comma 2 lett. B) e C) occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

4. Le deliberazioni sono palesi, tranne quando si tratti di elezioni di cariche sociali, o comunque quando si tratti di provvedimenti riguardanti singole persone.

5. Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà convocare un’Assemblea straordinaria.

6. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

8. Ogni socio ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime. Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe sono ammesse soltanto fra i soci e con un massimo di due.

9. Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, a cura del segretario dell’Assemblea e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro dei verbali.

1. I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

  1. approvare il bilancio consuntivo chiuso e quello preventivo;
  2. approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo;
  3. approvare e modificare le linee programmatiche dell’Associazione;
  4. approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell’Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
  5. approvare e modificare il regolamento generale dell’Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
  6. approvare e modificare, su proposte dei medesimi, il regolamento dei soci che svolgono attività volontaria;
  7. deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
  8. contrarre mutui ed impegni finanziari finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, direttamente o delegandone stabilmente il Consiglio Direttivo;i) deliberare sulla revoca del Consiglio Direttivo.
  9. deliberare su quant’altro non espressamente attribuito all’assemblea straordinaria.

2. I compiti dell’Assemblea straordinaria sono:

  1. Approvare e deliberare sulla modifica dell’atto costitutivo e/o lo Statuto;
  2. Approvare e deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
  3. Approvare e deliberare la devoluzione del patrimonio.

3. Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia assenti che dissenzienti.

4. Ogni socio ha diritto di consultare, e di trarne copia, il verbale dei lavori dell’Assemblea che è redatto dal segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea.

5. l verbali dell’Assemblea sono tenuti a cura del Presidente dell’Associazione nella sede dell’Associazione.

TITOLO III, CAPO III - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri eletti secondo le modalità stabilite dall’ Art. 10, dai soci.

2. Non possono far pare del Consiglio Direttivo coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l’Associazione, intendendosi, per questo, qualsiasi rapporto patrimoniale, ovvero coloro per i quali ricorrano incompatibilità previste dalla legge, nonché coloro che svolgono in proprio o per conto di terzi le stesse attività svolte dell’associazione o comunque attività con esse concorrenti.

3. Nel corso della prima riunione, dopo l’elezione, il Consiglio Direttivo procede alla attribuzione degli incarichi; elegge il Presidente, il/i Vicepresidente/i, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed un Responsabile di Bilancio.

4. Il Consiglio Direttivo può delegare, in parte od interamente, alcuni compiti o funzioni a singoli consiglieri, che periodicamente riferiscono e relazionano il Consiglio stesso.

5. Nel corso della prima riunione, dopo l’elezione, il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, può nominare al suo interno un Tesoriere, un Segretario od un Responsabile del Bilancio.

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi.

2. I membri del Consiglio direttivo, dopo aver assolto a tre mandati consecutivi, prima che possano essere rieletti devono passare tre anni (un mandato).

1. Il consigliere che mancherà a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo scritto sarà considerato dimissionario dalla sua carica. Decadono altresì dalla carica di membri del Consiglio Direttivo coloro che perdono i requisiti di eleggibilità e compatibilità dettati dalla normativa vigente e dal presente statuto.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo e deve essere, entro 15 (quindici) giorni, comunicata all’incaricato dal Presidente, che provvede alla sostituzione con le modalità previste dal presente statuto.

3. Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell’assemblea. La decadenza del Consiglio Direttivo determina la decadenza anche degli altri organi associativi.

4. Nel caso di decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, il Presidente dell’Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell’Assemblea per la rielezione degli organi medesimi e gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all’accettazione dei nuovi.

5. La documentata inadempienza del Consiglio Direttivo dei doveri imposti dallo statuto e dall'eventuale regolamento attuativo, tale da rendere pregiudizievole il buon andamento della Associazione, rilevata dalla Commissione Elettorale, comporta la revoca da parte dell'Assemblea, appositamente convocata dalla Commissione stessa, con conseguenti nuove elezioni.

6. Nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dall’Assemblea, di documentata inefficienza, di pregiudizio degli interessi dell’Associazione medesima, nonché di ingiustificato e reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani di programma annuali di attività, l’Assemblea revoca isingoli membri del Consiglio Direttivo con le modalità previste dal presente statuto.

7. Alla sostituzione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo - dimissionari, revocati dall’Assemblea o cessati dalla carica per altra causa – provvede, su deliberazione del Consiglio Direttivo, nella stessa seduta il Presidente, seguendo l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

8. Nel caso che non si disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, il Consiglio Direttivo procederà a cooptazione, cioè alla nomina di chiunque ritenga meritevole di fiducia a suo discrezionale giudizio; possono essere nominati con questo metodo fino ad un massimo di due consiglieri e fatta salva la ratifica da parte dell’assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso recapitato al domicilio dei consiglieri e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’adunanza a mezzo di avviso da recapitare a mano, tramite telefax o a mezzo di servizio postale ed anche per il tramite di mezzi di comunicazione telematica.

2. In caso di urgenza, le convocazioni possono essere inoltrate anche con telegramma, fino a 24 ore prima della seduta.

3. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data e il luogo della riunione, la pubblicità della riunione e le persone, con indicazione della veste cui intervengono, al quale il Consiglio è allargato; deve essere entro il medesimo termine di cui al comma precedente esposto nei locali dell’Associazione.

1. Le sedute del Consiglio Direttivo, non sono pubbliche. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Le sedute sono valide con la presenza di almeno 5 (cinque) componenti.

3. Le deliberazioni sono assunte, a maggioranza dei votanti, con voto palese.

4. Su invito del Presidente alle sedute del Consiglio di Direttivo possono partecipare esperti, consulenti o altri.

5. I processi verbali delle sedute sono redatti in apposito libro dei verbali tenuto - sotto la responsabilità del Presidente - dal Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, sottoscritti dal Presidente e Segretario.

6. E’ facoltà del Presidente consentire ai consiglieri e chi intervenuto di prendere la parola.

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma, almeno, una volta al mese. L’organo può essere convocato quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno quattro consiglieri.

8. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, la presidenza del Consiglio Direttivo è assegnata secondo quanto previsto dal presente statuto in merito alla sostituzione del Presidente.

1. E’ pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea generale degli iscritti o di altri organi e comunque sia ordinaria amministrazione.

2. Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo secondo quanto previsto dal presente statuto o dai regolamenti attuativi.

3. Il Consiglio Direttivo possiede competenze propositive e competenze proprie.

4. Relativamente alle competenze propositive, esso propone e quindi inoltra all’Assemblea i seguenti atti:

  1. la relazione previsionale e programmatica;
  2. il piano programmatico della dotazione organica in base ai programmi poliennali e annuali dell’Associazione;
  3. il progetti dell’Associazione e in generale il suo programma annuale e i relativi piani di spesa con la chiara definizione di priorità degli obiettivi;
  4. il bilancio di previsione annuale di attività;
  5. il conto consuntivo;
  6. le proposte di modifica del presente statuto e dei regolamenti concernenti.

5. Relativamente alle competenze proprie, esso delibera, in generale, su tutte le materie relative all'ordinamento e al funzionamento dell’Associazione. In particolare:

  1. Approva e delibera sulla sua organizzazione generale individuando le strutture operative e le articolazioni organizzative, nonché la dotazione organica della stessa;
  2. adotta i provvedimenti necessari alla gestione ordinaria dell’Associazione;
  3. approva e delibera sulle proposte sui costi dei servizi e delle prestazioni sulla base degli indirizzi stabiliti in sede di atti di programmazione finanziaria, ovvero dei regolamenti concernenti le prestazioni di servizi;
  4. approva e delibera le convenzioni, i contratti, le modalità e le forme di utilizzazione di prestazioni offerte da enti, organizzazioni non profit, singoli gruppi o persone;
  5. approva e delibera in merito alla promozione ed alla resistenza alle liti, nonché sul proprio potere di conciliare e di transigere, per conto e nell’interesse dell’Associazione;
  6. approva e delibera sull’adesione ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
  7. delibera sull’attribuzione della qualifica di “Amico sostenitore della Pubblica Assistenza di Poggibonsi”.

6. Il Consiglio Direttivo provvede inoltre a:

  1. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
  2. deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei soci e dipendenti;
  3. decidere sulle domande di ammissione degli aspiranti soci entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione.
  4. deliberare la costituzione di altri enti, istituzioni non profit ovvero deliberare la partecipazione a persone giuridiche di tale natura già esistenti, ove ne ravvisi l’utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell’Associazione; ovvero deliberare altresì la costituzione o acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l’esercizio di imprese strumentali utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto.

7. Il Consiglio Direttivo verifica trimestralmente, lo stato di attuazione del programma annuale nella sua esecuzione e nei suoi obiettivi, valutandone eventuali riconferme e/o modifiche, dando disposizioni in merito per mezzo dei responsabili delle commissioni all’uopo costituite.

8. Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio Direttivo può affidare specifici incarichi al Presidente o a taluno dei suoi membri.

9. I membri del Consiglio Direttivo adempiono ai doveri a loro imposti dal presente Statuto o dai regolamenti attuativi con la diligenza del mandatario e, salva la responsabilità penale e contabile, sono solidalmente responsabili nei confronti dell’Associazione dei danni che quest’ultima abbia subito o debba risarcire a terzi in ragione della sua inosservanza. Tale responsabilità non si estende a quello fra i Consiglieri che, essendo immune da colpa, abbia manifestato senza ritardo il proprio dissenso risultante nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediatamente comunicazione al Presidente.

TITOLO III, CAPO IV - PRESIDENTE

1. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere nominato per più di tre mandati consecutivi.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo nella prima seduta, convocata secondo le modalità stabilite dall’art. 10 comma 16.

3. Nei limiti delle capacità gestionali previste dal presente Statuto, il Presidente possiede la rappresentanza legale dell’Associazione nei rapporti con i terzi, pubblici e privati, coinvolti o comunque interessati dall’esercizio delle sue attività.

4. Spetta inoltre al Presidente:

  1. sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati dall’Associazione;
  2. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, su ordine del giorno scritto notificato almeno tre giorni prima della data di convocazione, con le modalità previste dall’ Art. 19;
  3. vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo;
  4. vigilare, in genere, sull’andamento delle attività dell’Associazione;
  5. adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile;
  6. deliberare spese in nome e per conto dell’Associazione al di fuori di quanto stabilitodall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall’Assemblea ordinaria;
  7. deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell’Assemblea generale degli iscritti o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell’Associazione;
  8. presiedere l’Assemblea generale degli iscritti e curare l’ordinato svolgimento dei lavori salvo quanto previsto dall’art. 11 comma 4;
  9. sottoscrivere il verbale dell’Assemblea generale degli iscritti, salvo quanto previsto dall’art. 11. Comma 4, e del Consiglio direttivo e curare che, i rispettivi libri dei verbali, siano custoditi presso la sede dell’Associazione;
  10. adottare gli altri atti previsti dal presente Statuto.

5. Il Presidente, se autorizzato dal Consiglio Direttivo, può delegare, con gli effetti di legge, ai membri di quest’ultimo, o ad altri, salvi i limiti del presente statuto, in parte o interamente sia i propri poteri che attribuire agli stessi deleghe generali o speciali, agli effetti di legge, per determinate aree di intervento o progetti specifici.

1. Il Presidente potrà sempre essere revocato dall’Assemblea, per i motivi di cui agli artt. 17 e 18 o sfiduciato dal Consiglio Direttivo.

2. Ove il Presidente, per motivi di revoca, dimissioni od altre cause, decada dall’incarico, assume la funzione di Presidente, in attesa che il Consiglio Direttivo provveda alla nomina del nuovo Presidente, il vicepresidente (qualora vi siano due vicepresidenti , quello con anzianità associativa maggiore). Ove anche il sostituto sia assente o impedito, assume le veci di Presidente il Consigliere socio più anziano, in caso di eguale anzianità associativa quello più anziano di età.

3. La cessazione dalla carica del Presidente, per qualunque causa, comporta l’immediata necessità della nomina. Lo stesso esercita, tranne i casi per i quali non possa proseguire per aver compiuto gravi irregolarità, le proprie funzioni fino alla nomina del successore.

4. Ove il Presidente, per motivi di impedimento non sia presente, lo sostituisce, con i relativi poteri, il vicepresidente (qualora vi siano due vicepresidenti, quello con anzianità associativa maggiore,salvo diversa disposizione del Presidente). Ove anche il sostituto sia assente o impedito, lo sostituisce, con i relativi poteri, limitati ll’ordinaria amministrazione, il Consigliere socio più anziano, in caso uguale anzianità associativa quello più anziano di età.

TITOLO III, CAPO V - TESORIERE, RESPONSABILE DI BILANCIO, SEGRETARIO

1. Il Tesoriere generale, persona fisica o giuridica membro o meno del Consiglio Direttivo, è anche il cassiere della sede:

  1. compila i libri contabili, anche vigilando sulla compilazione delegata a terzi;
  2. cura la tenuta degli inventari e della prima nota cassa, anche vigilando sulla compilazione delegata a terzi;
  3. si adopera per la corretta e proficua amministrazione del patrimonio associativo;
  4. è deputato al controllo dell'attività economica-finanziaria-patrimoniale dell’Associazione affinché la stessa sia svolta secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo e riferisce allo stesso con cadenza trimestrale.e) riscuote, nell’interesse dell’Associazione, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza ( vedi Art.15 comma 4)

1. Responsabile di Bilancio, persona fisica o giuridica membro o no del Consiglio Direttivo:

  1. Presenta lo stato patrimoniale ed il conto economico di cui all’art. 34.
  2. Compila e predispone su mandato del Consiglio Direttivo il bilancio preventivo, propone e cura le modifiche successive se necessarie, in collaborazione con lo stesso. Si accerta inoltre che il bilancio preventivo e le eventuali variazioni abbiano le coperture finanziarie adeguate.

1. Il Segretario è membro del Consiglio Direttivo.

  1. Il segretario ha delega per tutti gli adempimenti normativi con enti e/o organismi pubblici. E’ depositario dei libri verbali e dei budget approvati. Ha facoltà di rilevamento dei dati sulla gestione dell’Associazione e sulla corretta applicazione delle norme statutarie e procedurali, nonché della puntuale applicazione delle delibere consiliari.
  2. Può richiedere autonomamente di essere ascoltato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

2. I compiti del Segretario, tesoriere e Responsabile di Bilancio, per quanto non previsto sono stabiliti dal regolamento generale dell’Associazione.

TITOLO III, CAPO VI - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato secondo le modalità stabilite dall’art. 10, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2. Nella prima riunione convocata ai sensi dell’art. 10 comma 16, dopo la nomina da parte dell’Assemblea, il Collegio dei revisori dei conti elegge nel proprio seno il Presidente.

3. I membri del Collegio possono essere eletti anche tra i non soci.

4. La carica di componente del Collegio è incompatibile con altre cariche istituzionali.

5. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. I revisori possono partecipare, anche individualmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto.

1. I Revisori esercitano nei confronti dell’Associazione il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile della gestione mediante verifiche infrannuali. In particolare, vigilano sull’osservanza delle leggi, verificano la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, accertano, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia.

2. I Revisori sui risultati delle verifiche di cui al precedente comma redigono una relazione da trasmettere al Presidente del Consiglio Direttivo, ai Consiglieri, al Responsabile di Bilancio e al Tesoriere.

3. Qualora per l’attività di verifica i Revisori utilizzino indagini campionarie, devono adottare idonei criteri di campionamento al fine di assicurare significatività alle analisi compiute e comunque garantire la rotazione delle poste campionate. La descrizione dei criteri adottati deve risultare dal libro delle adunanze e dei verbali dei Revisori.

4. I Revisori esaminano, altresì, il bilancio diprevisione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio ed esprimono le proprie osservazioni in una relazione che trasmettono al Presidente del Consiglio Direttivo, ai Consiglieri, al Responsabile di Bilancio e al Tesoriere.

 

 

 

 

TITOLO III, CAPO VII - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea generale degli iscritti, secondo le modalità stabilite dall’art. 10, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell’Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

3. I membri del Collegio possono essere eletti anche tra i non soci.

4. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L’Ufficio di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con altre cariche istituzionali.

1. Il Collegio, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedi-menti adottati dal Consiglio Direttivo.

2. Delibera su ricorso presentato da un socio che è stato espulso.

3. Delibera sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra i singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso.

4. Delle proprie riunioni, almeno un volta a trimestre, il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell’Associazione.

TITOLO IV - LE RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  1. contributi sociali;
  2. corrispettivi per le prestazioni effettuate;
  3. contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
  4. contributi di privati;
  5. donazioni e lasciti testamentari. I lasciti te-stamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo, esclusivamente, con il beneficio d’inventario;
  6. rimborsi e convenzioni;
  7. attività commerciali e produttive marginali;
  8. ogni altro tipo di entrate.

1. Il patrimonio sociale ( indivisibile) è costituito da:

  1. beni mobili, immobili e mobili registrati;
  2. titoli pubblici e privati;
  3. lasciti, donazioni e legati.

TITOLO V - IL BILANCIO

1. L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all’Assemblea dei soci la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello preventivo per l’anno in corso.

3. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell’Associazione 20 giorni(venti) prima della data della convocazione dell’Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

4. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

5. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

6. Il bilancio consuntivo e preventivo è controllato dai sindaci revisori.

1. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita che al momento dello scioglimento dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

TITOLO VI - DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

1. La durata dell’Associazione è illimitata ed essa non potrà un’Assemblea sciogliersi straordinaria che per all'uopo decisione di convocata dal Consiglio Direttivo.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione per qualsiasi motivo, i beni che residuano sono devoluti, dedotte le passività, a favore dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) e qualora non sia più operante, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore o ai fini di pubblica utilità. L’Assemblea generale degli iscritti provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente statuto entra in vigore, in tutte le sue parti salvo quanto previsto dal comma successivo, dal momento della sua approvazione.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto dai regolamenti interni (da redigersi entro un anno dall’efficacia del presente statuto), delle disposizioni e degli altri atti emessi dagliorgani competenti decide l’assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

firmato: STEFANO MACCIO', CATALDO DINOLFO NOTAIO

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 12 Dicembre 2016

PUBBLICA ASSISTENZA di POGGIBONSI - Partita IVA 00651730525 – Cod. Fisc. 91001410520
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